IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2050/1994 proposto da Bernardi Gabriella rappresentata e difesa dall'avv. G. De Bellis ed elettivamente domiciliata presso l'avv. P. F. Zelaschi in Bologna, via Castiglione n. 37; contro il Ministero della difesa (Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito) costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Bologna ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Bologna, via G. Reni n. 4, per l'annullamento del decreto n. 279 - posizione n. 57680/B in data 5 maggio 1994 del Direttore generale della Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito del Ministero della difesa con il quale e' stata respinta l'istanza della ricorrente di concessione di un equo indennizzo per l'infermita' che determino' il decesso del coniuge maresciallo maggiore "A" Piermartini Basilio, notificato in data 6 giugno 1994; di ogni altro atto antecedente, preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso con il decreto impugnato sopra, in essi compresi il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie n. 33844/92 del 30 novembre 1992 sfavorevole alla concessione del predetto beneficio per non dipendenza da causa di servizio e la relazione di perizia del collegio medico legale n. 231/93 in data 21 marzo 1994 confermativa del citato parere del C.P.P.O., non noti e solo citati nel decreto impugnato. Visto il ricorso con i relatvi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Designato, alla pubblica udienza del 3 aprile 1996 il relatore dott. Lelli Bruno; Uditi altresi', l'avv. C. De Bellis per il ricorrente e l'avv. L. Mariani per il resistente; F a t t o La ricorrente ha proposto impugnativa avanti a questo tribunale amministrativo regionale per ottenere l'annullamento del decreto di diniego di liquidazione dell'equo indennizzo per l'infermita' che aveva determinato il decesso del coniuge maresciallo Piermartini Basilio. Il ricorso veniva assunto al n. 2050/94 r.g. e con controricorso depositato in data 8 novembre 1994 si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti con il Ministero della difesa erariale. L'Avvocatura dello Stato depositava in giudizio in data 16 dicembre 1995 i seguenti atti non notificati precedentemente: a) parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (C.P.P.O.) n. 33844/92 in data 30 novembre 1992, sfavorevole al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermita' che aveva causato il decesso del maresciallo Piermartini; b) parere del collegio medico legale (C.M.L.) n. 2317/93 in data 20 aprile 1994, anch'esso sfavorevole al riconoscimento della dipendenza suddetta. In relazione a detto deposito la ricorrente ha formulato ulteriori censure nei confronti del diniego di liquidazone dell'equo indennizzo, censure che si aggiungono a quelle gia' formulate col ricorso originario. L'amministrazione intimata si e' costituita in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso. D i r i t t o La questione fondamentale posta all'attenzione del collgio consiste nella legittimita', anche sotto il profilo della congruita' della motivazione, delle decisioni che hanno negato la dipendenza da causa di servizio di una infermita' ai fini della concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata sulla scorta del parere del comitato per le pensioni privilegiate, pur in presenza di opposto (favorevole per il ricorrente) parere del collegio medico dell'ospedale militare di Bologna. Col primo motivo di ricorso si deduce, fra l'altro, che la definitivita' del giudizio espresso dalla C.M.O. di Bologna comportava l'impossibilita' per l'amministrazione di discostarsi dallo stesso. Punto essenziale della controversia, quindi, viene ad essere l'interpretazione dell'art. 5-bis della legge n. 472/1987 in relazione agli artt. 166 e 177 del testo unico n. 1092/1973. Come recentemente ha precisato il Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 466/1995, il suddetto art. 5-bis ha reso definitivo il giudizio del collegio medico ospedaliero ai fini del riconoscimento delle infermita' per la dipendenza da causa di servizio ed ha mantenuto il parere della C.P.P.O. solo in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo. Tale ordinanza n. 466/1995 con cui il Consiglio di Stato, sez. VI, ha rimesso alla Corte costituzionale l'accertamento della legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis soprarichiamto ha quale presupposto fondamentale il formarsi di un orientamento giurisprudenziale che ammette la sopravvenienza del parere della C.P.P.O. limitatamente alla concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata restando invece fermo ed immodificabile (fatto salvo l'annullamento d'ufficio) ad ogni altro fine il riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio disposto dal collegio medico ospedaliero. Cio' posto il collegio condivide le ragioni per le quali il Consiglio di Stato con l'ordinanza sopracitata ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis della legge n. 472/1997. Si deve infatti ritenere che urti contro il principio di uguaglianza, garantito dall'art. 3 della Costituzione, la norma che rende possibile la coesistenza di atti in uno dei quali si affermi e in un altro si neghi il rapporto di causalita' fra gli stessi fattori di morbilita' e gli stessi fatti di servizio di impiego pubblico con una determinata infermita', sia pure nel quadro articolato delle misure riparatorie delle conseguenze dannose di tale infermita'. La suddetta situazione, come ha chiarito il Consiglio di Stato nell'ordinanza della VI sezione gia' richiamata, urta anche col principio di ragionevolezza al quale e' tenuto il legislatore ordinario oltre che con l'art. 97 della Costituzione, essendo contrario al canone dell'imparzialita' e della buona amministrazione (oltre che al principio di ragionevolezza), consentire che l'ordinamento valuti in modo diverso un medesimo fatto riferito ad un medesimo soggetto a seconda del tipo di utilizzo che di quel fatto si faccia o si possa fare in procedimenti diversamente finalizzati previsti dalla legge. Come si e' gia' detto la presente controversia non puo' essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita costituzionale dell'art. 5-bis della legge n. 472/1987 che ha convertito in legge il decreto-legge n. 387/1987.